SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE Art. 1Con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 21 giugno 2007, viene modificato ed integrato lo statuto della già costituita associazione denominata “Centro Studi Alto Molise”, con sede in Agnone (IS) - Corso Garibaldi n. 55, come da art. 1 del precedente statuto.Art. 2L’associazione non ha fini di lucro.Non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.Art. 3L’associazione di orientamento “laico” ed “apartitico” ha per oggetto la promozione e lo sviluppo della cultura e dell’arte, dello sport, della natura e dell’ambiente, del turismo e della ricreazione, del volontariato e dell’assistenza sociale, nonché servizi. L’associazione intende attuare concretamente i propri scopi soprattutto attraverso:La messa in funzione di un sito internet, quale luogo di relazioni interne ed esterne all’associazione;L’organizzazione di ogni iniziativa utile, compresi convegni, dibattiti, conferenze, congressi, tavole rotonde, seminari, inchieste; la stampa e la diffusione di libri, giornali, riviste; corsi di formazione, di perfezionamento e di preparazione; la creazione e la gestione di circoli culturali;La collaborazione e l’organizzazione di iniziative comuni con altri enti ed associazioni che abbiano fini in armonia con quelli dell’Associazione;La promozione e la gestione di manifestazioni culturali, musicali, turistico ricreative, sportive e assistenziali atte a consentire una più elevata qualità della vita dei soci e della comunità;La diffusione delle proprie attività, anche attraverso le nuove tecnologie ICT (Information Comunication Technology), l’organizzazione di spettacoli, rassegne, mostre, saggi nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto sociale; La promozione, sempre nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto sociale, di ogni altra attività culturale tesa a favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali, e a diffondere e a far conoscere la propria attività.
Art. 4 L'associazione ha durata illimitata fino a quando non venga comunicata disdetta da almeno un terzo (1/3) degli Associati quattro mesi prima della cessazione con raccomandata inviata nella sede dell’Associazione. I SOCI Art. 5 I Soci si distinguono in:fondatori;sostenitori;simpatizzanti;ordinari;onorari.
Sono Soci fondatori quelli intervenuti nell’atto costitutivo. Sono Soci onorari coloro che avranno acquisito particolari meriti nei confronti dell’Associazione e vengono nominati dall’Assemblea dei Soci. All’inizio di ciascun anno l’Assemblea delibererà le quote sociali a carico di ciascuna categoria di Soci. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE Art. 6Sono organi dell'associazione:· l'assemblea;· il consiglio direttivo;· il presidente;il collegio dei revisori dei conti.
Art. 7L'Assemblea è costituita da tutti i soci.L’Assemblea è convocata dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail).Art. 8La convocazione può avvenire anche su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo (1/3) dei Soci; in questi casi il presidente deve provvedere, con le modalità di cui all’ art. 7, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.Art. 9In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione, che potrà aver luogo anche nel giorno successivo alla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega. Per le delibere di variazione dello statuto, occorrerà sempre la presenza dei 2/3 dei Soci.Art. 10L’Assemblea sarà presieduta dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.In caso di impossibilità da parte dei Soci di intervenire alla seduta dell’Assemblea, sarà consentita la rappresentanza per delega autografa. Art. 11Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da 5 a 7 membri. Il Consiglio Direttivo ha il compito di eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed un Tesoriere amministratore.Art. 12Il Consiglio è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è pertanto competente a compiere tutti gli atti necessari per il perseguimento dello scopo sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell’Assemblea. Art. 13 Al Presidente del Consiglio Direttivo spettano la firma sociale e la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. PATRIMONIO E BILANCIO Art. 14 1. Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione trae le risorse economiche da:quote associative e contributi dei soci;
· contributi dei privati;· contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;· contributi di organismi internazionali;· donazioni e lasciti testamentari;· introiti derivanti da convenzioni;· rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.Art. 15Il bilancio riflette l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e viene effettuato a norma di legge.Art. 16Gli utili e gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Art. 17Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell’Associazione sarà disciplinato da un Regolamento Interno scritto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea.Art. 18Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto, l’Associazione sarà regolata dalle disposizioni di legge in materia. SCIOGLIMENTO Art. 19Lo scioglimento dell’associazione viene deliberato dall’assemblea ordinaria, la quale nomina uno o più liquidatori determinando i poteri e gli eventuali compensi.In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe.In nessun caso e in nessuna misura detto patrimonio potrà essere ripartito tra i soci dell’associazione.Agnone, 21/ 06/2007 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE F.to: Marcella Amicone F.to: Francesco Paolo Tanzj |